
Le fusioni transfrontaliere sono disciplinate, a livello europeo, dalla direttiva 2017/1132/ue, come modificata dalla direttiva 2019/2121/ue.
Le fusioni transfrontaliere sono disciplinate, a livello europeo, dalla direttiva 2017/1132/ue, come modificata dalla direttiva 2019/2121/ue.in italia il dlgs. n. 19 del 2.3.2023 ha recepito tali direttive. tale decreto regolamenta non solo le fusioni "transfrontaliere" ma anche quelle "internazionali". gli artt. da 17 a 40 del dlgs. 19/2023 disciplinano la fusione transfrontaliera o internazionale in ogni sua fase, da quella "endo-societaria" a quella "conclusiva e attuativa", con l'inserimento di due passaggi ulteriori rispetto alla fusione c.d. "domestica", che si inseriscono, rispettivamente, dopo la fase deliberativa ed a conclusione della fase attuativa. i soci che non abbiano "concorso" alla delibera di fusione hanno il diritto di recedere dalla società oppure contestare il rapporto di cambio ed ottenere un indennizzo nel caso in cui esso non sia "congruo". i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione, invece, ove temano di subire un concreto pregiudizio in conseguenza dell'operazione, possono opporvisi entro il termine di 90 giorni dall'iscrizione del progetto nel registro delle imprese. i lavoratori hanno diritto di informazione in merito alla operazione, e vanno coinvolti nella stessa.

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