Aspetti salienti dell'imposta di successione e donazione

Le persone fisiche con la qualifica di eredi che ricevono dal de cuius beni immobili devono presentare la dichiarazione di successione ed eventualmente pagare l’imposta di successione. l’imposta di successione e donazione è dovuta rispettivamente con riferimento ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, con riferimento ai trasferimenti di beni e diritti per atto di donazione. peraltro sono esclusa dall’imposta di donazione le donazioni di modico valore che va valutata sulla base della capacitò patrimoniale e reddituale del donante. l’imposta di successione si paga sull’asse ereditario netto ed in base alla propria quota di erede o legatario. il valore dell’asse ereditario è ridotto in conseguenza di una franchigia pari a 1 milione di euro per coniuge e i parenti in linea retta e 100.000 euro per fratelli e sorelle. mentre per l’imposta sulle donazioni la base imponibile è il valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario.  l’aliquota d’imposta dell’imposta di successione è: - 4% per coniugi e parenti in linea retta; - 6% per fratelli e sorelle; - 6% (senza franchigia) per parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza franchigia); - 8% per altri soggetti. anche per le donazioni le aliquote e le franchigie sono quelle previste per l’imposta di successione. la dichiarazione di successione deve essere trasmessa telematicamente, entro dodici mesi dalla data di apertura della stessa, all’ufficio fiscale competente da parte dell’erede delegato a ciò. inoltre sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione i soggetti che hanno rinunciato alla eredità tramite atto notarile. non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: -l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto; -l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro; -l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. si mette in evidenza che dal 2025 l’imposta di successione va versata dagli eredi e legatari in autoliquidazione entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; tale imposta si può pagare anche a rate in misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di 90 giorni su indicato; le restanti rate si possono versare in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali se gli importi sono superiori ad euro 20.000. si precisa che il versamento delle imposte ipotecaria e catastale va effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione.  unica soluzione. le donazioni, anche indirette, sono soggette a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro. sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello stato (articolo 55). in ipotesi di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto o vi sia un controllo già esistente. l’agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta pure per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in paesi ue o see o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.  

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