
Nella guida vengono descritte le condizioni e la tempistica per la detrazione iva
Il diritto alla detrazione dell'iva addebitata in rivalsa sorge, in capo ai soggetti passivi d'imposta ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del dpr n. 633/1972, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. ai fini della detraibilità dell'imposta, i beni e/o servizi acquistati devono: - essere destinati all'esercizio dell'attività d'impresa del soggetto passivo in conformità del principio di inerenza; - riguardare operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione dell'imposta. la detrazione iva non è ammessa: -per gli acquisti di beni e/o servizi destinati alla sfera "personale" del soggetto passivo; -per gli acquisti di beni e/o servizi destinati ad operazioni esenti o non soggette ad imposta; -per specifiche tipologie di acquisti di cui all’articolo 19-bis 1 del dpr n. 633/1972. termine iniziale per l'esercizio del diritto alla detrazione il diritto alla detrazione dell'iva compete se sono presenti queste due condizioni: -l'imposta è divenuta esigibile; -il cessionario è in possesso di fattura di acquisto. le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, eccetto che l’operazione sia stata effettuata nell’anno precedente. il diritto alla detrazione dell'iva può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto, vale a dire il momento in cui si è verificato il duplice presupposto sopra indicato. presentando la dichiarazione integrativa "a favore" è possibile recuperare l'imposta entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. per i beni e i servizi che sono utilizzati in parte per operazioni soggette ad iva ed in parte per operazioni non soggette, la detrazione spetta in misura parziale e dev'essere rapportata all'entità dell'impiego dei beni e dei servizi acquistati rispetto all'effettuazione di operazioni soggette ad imposta. ciò avviene mediante criteri oggettivi. il diritto alla detrazione dell'iva spetta anche qualora il soggetto passivo non abbia (ancora) posto in essere operazioni attive, nella misura in cui i beni e i servizi acquistati presentino un "nesso immediato e diretto" con le operazioni "a valle". il diritto alla detrazione dell'iva assolta in dogana può essere esercitato soltanto dall'effettivo destinatario della merce importata. l'omessa registrazione delle fatture passive, ai sensi dell’articolo 25 del dpr n. 633/1972, non determina il venir meno del diritto alla detrazione dell'iva "a monte" in capo al cessionario o committente dell'operazione. il diritto alla detrazione, difatti, sussiste laddove siano rispettati i requisiti sostanziali rappresentati dalla esigibilità dell’iva. in ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti non è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'iva in capo al presunto cessionario o committente dell'operazione. infine la legge delega per la riforma fiscale, di cui all’articolo 7 co. 1 lett. d) della l. 111/2023, prevede la revisione della detrazione iva. in dettaglio è prevista: -la facoltà di applicare il pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per le operazioni che danno diritto a detrazione sia per le operazioni che non danno luogo a tale diritto; -che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta.

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