Aspetti salienti del tributo locale imu

Imu, a far data al 01.01.2020, è normata dai commi 739 - 783 dell'art. 1 della l. 160/2019. l’imu si applica su tutti i comuni italiani, mentre le province autonome di trento e bolzano applicano rispettivamente l'imis e l'imi, e della regione friuli venezia giulia applica l’ilia. si mette in evidenza che l'imu sostituisce l'irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati. i soggetti passivi dell'imu sono: - il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing; -il genitore assegnatario dell'ex casa familiare disposta a seguito di provvedimento del giudice, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà. - il proprietario dell'immobile; - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e non il nudo proprietario; gli immobili assoggettati ad imu sono i seguenti: -fabbricati; -area fabbricabile; -terreni agricoli. inoltre sono esenti da imu le abitazioni principali, eccetto quelle rientranti nelle categorie a1, a8 e a9. la base imponibile è la seguente: - fabbricati: la rendita viene rivalutata del 5% e su tale valore si applica il moltiplicatore previsto per la determinata categoria catastale; su tale valore si applica l’aliquota prevista dal comune ove è situato l’immobile; - terreni edificabile: sul valore di mercato si applica l’aliquota prevista dal comune ove è situato l’immobile - terreni agricoli: il reddito dominicale viene rivalutato del 25%, e tale importo viene moltiplicato per 135. la base imponibile imu è ridotta del 50% per: -i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico; -i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; -per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) secondo determinate condizioni.  dall'1.1.2022 sono esenti dall'imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. inoltre l'esenzione compete in relazione agli immobili definiti collabenti a livello catastale. l'imposta viene liquidata annualmente in base: -alla percentuale di possesso dell’immobile; - ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. l'imu si versa in due rate: -la prima in acconto scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre; -la seconda a saldo scadente il 16 dicembre. il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. i versamenti dell'imu possono effettuati, in alternativa, mediante il modello f24 utilizzando gli i codici tributi previsti, ovvero mediante bollettino postale inviato dal comune.  

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