
Tempi di presenza degli organi di verifica: focus su agenzia delle entrate e guardia di finanza
La permanenza degli operatori non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili, in tal senso si veda cass. 28.3.2018 n. 7613, per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine previa disposizione del dirigente dell’ufficio. nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità semplificata nonché dei lavoratori autonomi, il termine è invece di 15 giorni, prorogabili di ulteriori 15 in caso di particolare complessità dell'indagine; inoltre il periodo massimo di permanenza deve essere computato facendo riferimento ai giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente. quindi se la verifica per alcuni giorni viene sospesa tali giorni non vengono computati, siccome vale l'effettiva permanenza presso le sedi dell'impresa o dello studio. alla stessa conclusione si deve giungere per il caso in cui il contribuente chieda che l'esame delle scritture contabili si svolga presso il proprio professionista o nelle sedi degli uffici finanziari.

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