Vengono messi in evidenza gli aspetti della nuova normativa

La circolare n. 20/e/2024 della agenzia delle entrate ha esplicitato gli aspetti essenziali delle modifica del concetto di residenza fiscale delle persone fisiche.  in dettaglio il nuovo articolo 2, comma 2, del dpr n. 917/1986, entrato in vigore il 01.01.2024, prevede che si considerano fiscalmente residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta: - hanno la residenza ai sensi del codice civile - hanno il domicilio nel territorio dello stato  - sono presenti nel territorio dello stato.  - salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte, per la maggior parte del periodo di imposta, nelle anagrafiche della popolazione residente.  si rileva che per del domicilio si intende “il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente”.  inoltre secondo la circolare può assumere rilievo, ai fini della nozione di domicilio, ad esempio l’iscrizione annuale a un circolo culturale o sportivo.  inoltre il criterio della presenza fisica concerne esclusivamente la presenza fisica di un soggetto nel territorio dello stato italiano.  per quanto riguarda la non iscrizione all’aire ha precisato che l’iscrizione all’anagrafe assume presunzione relativa di residenza fiscale, che ammette la prova contraria da parte del contribuente.  la circolare ha precisato che i quattro criteri sopra indicati sono tra loro alternativi e devono sussistere per la maggior parte del periodo di imposta; a questo riguardo si devono computare anche i periodi non consecutivi nel corso dell’anno, sommandoli, quindi, tra loro; ed il calcolo deve tener conto anche della frazioni di giorno che vanno considerate per intero.  infine la circolare ha precisato che il nuovo articolo 2, comma 2 del dpr n. 917/1986 si applica  a decorrere dall’1.1.2024. quindi fino al 2023 resta valida la assoluta di residenza fiscale per le persone fisiche che hanno mantenuto l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente; tuttavia questa presunzione può essere superata, secondo la circolare in oggetto, facendo riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni.  

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