
Vengono descritte nella guida le varie aliquote iva
Si rileva che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del dpr 633/72, l'aliquota iva ordinaria è fissata al 22%. peraltro sono previste anche le seguenti aliquote ridotte: - aliquota del 4%, di cui alla tabella a, parte ii, allegata al dpr 633/72; - aliquota del 5%, di cui alla tabella a, parte ii-bis, allegata al dpr 633/72; - aliquota del 10%, per i beni e servizi elencati nella tabella a, parte iii allegata al dpr 633/72. le aliquote sopra indicate si applicano anche per gli acquisti intracomunitari e le importazioni. se l'operazione a cui si riferisce la fattura comprende beni soggetti ad iva con aliquote diverse, devono essere indicati in modo distinto: -natura, qualità e quantità dei beni oggetto dell'operazione; -corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; -aliquota, imposta e base imponibile. si precisa che è possibile presentare istanza di rimborso se l'eccedenza iva detraibile è d'importo superiore a 2.582,28 euro. si mette in evidenza che le aliquote iva si applicano al momento di effettuazione dell'operazione: -le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipulazione del rogito notarile; -le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o della spedizione; -le cessioni di beni (immobili e mobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti, rispetto agli eventi di cui sopra, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili; -le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. tuttavia la cessione o prestazione si considera in ogni caso effettuata se, anteriormente agli eventi sopra descritti, è emessa la fattura o pagato il corrispettivo in tutto o in parte, limitatamente all'importo fatturato o pagato. la direttiva 2022/542/ue prevede significative modifiche alla disciplina delle aliquote iva, applicabili dall'1.1.2025 (le disposizioni dovranno essere recepite da tutti gli stati membri entro il 31.12.2024). tra le modifiche più rilevanti è data la possibilità per gli stati membri di prevedere, oltre alle due aliquote ridotte (non inferiori al 5%), anche un'ulteriore aliquota inferiore al 5% e un'aliquota "zero". si precisa che la riforma fiscale, di cui all’art. 7 co. 1 lett. c) della l. 111/2023, prevede di razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'iva secondo i criteri posti dalla normativa dell'unione europea.

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