Le tipologie di trasformazioni sono varie

tipologie di trasformazionile trasformazioni si distinguono in omogenee ed eterogenee, a loro volta suddivise in progressive e regressive.omogeneaconsiste nel cambiamento del tipo di società nell’ambito della stessa categoria, oppure il cambiamento da una tipologia di società lucrativa ad un’altra. la trasformazione da società di persone a società a società di capitali è definita omogenea progressiva. mentre la trasformazione da società di capitali a società di persone è definita omogenea regressiva. la trasformazione nell’ambito di società di persone o di capitali la trasformazione nell’ambito di società di persone comporta la variazione del contratto sociale, quindi è necessario fare riferimento all’articolo 2252 del codice civile il quale prevede che il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, eccetto il caso che l’atto costitutivo preveda diversamente. in particolare se l’atto costitutivo prevede che la trasformazione in un’altra società di capitali possa avvenire a maggioranza, i soci contrari possono recedere dalla società essendo presente una giusta causa di recesso. * la trasformazione da srl in spa e/o sapa comporta che a ciascun socio della srl viene attribuito un numero di azioni proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale. qualora venga perfezionata la trasformazione in sapa, è indispensabile il consenso dei soci che a seguito della trasformazione diverranno soci accomandatari con responsabilità illimitata.trasformazione eterogeneacomporta la trasformazione da società di capitali ad enti diversi e viceversa. quindi la trasformazione eterogenea progressiva comporta il passaggio da enti diversi a società di capitali, mentre la trasformazione eterogenea regressiva comporta il passaggio da società di capitali ad enti diversi.normativala trasformazione è normata dagli articoli artt. 2498-2500-novies del codice civile. tali norme concernono gli effetti, i limiti, il procedimento e l'invalidità dell’operazione. in particolare con la trasformazione la società/ente risultante dalla trasformazione conserva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2498 del codice civile, i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società/ente che ha effettuato la trasformazione. inoltre la trasformazione è ammissibile anche presenza di una procedura concorsuale a condizione che non sussistano, ai sensi dell’articolo 2499 del codice civile, degli ostacoli con le finalità e lo stato della procedura stessa.  

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