L’art.2488c.c. prevede che la disciplina di funzionamento degli organi sociali, amministrativi e di controllo, si applica anche in fase liquidatoria, in quanto compatibile con lo stato di liquidazione.

L’art.2488c.c. prevede che la disciplina di funzionamento degli organi sociali, amministrativi e di controllo, si applica anche in fase liquidatoria, in quanto compatibile con lo stato di liquidazione. l’assemblea dei soci non perde la sua funzione di indirizzo ed anzi mantiene un ruolo primario anche in fase di liquidazione, avendo il compito di delimitare e guidare l’opera dei liquidatori nell’esercizio delle loro funzioni. essa ha la facoltà, in base all’art.2487 comma 1 lett. c) c.c., di deliberare su: -i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, o anche singoli beni o diritti; -gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, in funzione del migliore realizzo. i poteri dei liquidatori i poteri dei liquidatori nelle società di persone la fase di liquidazione vera e propria inizia con la redazione da parte degli amministratori del conto della gestione, la consegna ai liquidatori dei beni e dei documenti sociali e la redazione dell’inventario iniziale di liquidazione, che deve essere sottoscritto sia dagli amministratori sia dai liquidatori (art. 2277 c.c.). l’inventario (o la situazione dei conti integrata) viene utilizzato dai liquidatori come indirizzo per le operazioni di liquidazione, che constano nella realizzazione di tutte le attività in esso riportate e quindi nell’estinzione delle passività esistenti. in quest’ultimo caso, i liquidatori sono tenuti a verificare previamente l’esistenza e l’ammontare dei debiti iscritti nella contabilità sociale, con riferimento alla loro esigibilità, tenendo conto anche del grado di privilegio dei creditori. la liquidazione dell’attivo si rende opportuna per costituire le disponibilità necessarie a far fronte al pagamento dei creditori sociali e a facilitare comunque il riparto finale. per quanto riguarda le modalità di realizzazione, spetta ai liquidatori valutare la convenienza a realizzare i singoli cespiti oppure il complesso aziendale o un ramo dello stesso, a meno che i soci non abbiano disposto diversamente. le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività possono intrecciarsi tra loro senza attendere il preventivo realizzo di tutte le attività prima di procedere al pagamento dei debiti. nel pagamento dei debiti i liquidatori devono, inoltre, valutare l’opportunità di estinguere anticipatamente taluni debiti in relazione, ad esempio, all’opportunità di beneficiare di sconti commerciali o altro. l’assolvimento dei debiti ed il soddisfacimento dei creditori sociali non costituiscono lo scopo principale della liquidazione, ma soltanto un mezzo tramite il quale viene resa possibile la ripartizione tra i soci dell’eventuale residuo attivo. secondo la giurisprudenza prevalente, il mancato soddisfacimento dei debiti da parte del liquidatore a causa della mancata realizzazione dell’attivo, e il conseguente deposito di un bilancio finale di liquidazione in cui viene documentata l’esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma ‘diretta’ di pagamento dei creditori sociali) non consente di ritenere conclusa la fase di liquidazione e quindi di cancellare la società. l’attività del liquidatore non si deve limitare a dare mandato ai soci al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale, essendo tali attività demandate dal legislatore al liquidatore. per quanto concerne le ripartizioni (anche parziali) ai soci prima che tutti i debiti siano estinti, l’art. 2280 c.c. dispone che siano state accantonate le somme necessarie per l’estinzione delle passività residue. i soci, in ogni caso, hanno diritto alla restituzione dei beni conferiti in godimento, secondo quanto stabilito dall’art. 2281 c.c. qualora l’attivo disponibile non sia sufficiente a far fronte al pagamento dei debiti iscritti nella contabilità sociale, i liquidatori hanno il potere-dovere di chiedere ai soci illimitatamente responsabili ulteriori versamenti e, comunque, i versamenti ancora dovuti ai soci limitatamente responsabili. qualora in seguito al soddisfacimento dei creditori sociali residui attivo, i liquidatori dovranno comunicare ai soci le modalità con cui intendono ripartirlo. a tal riguardo, i soci una volta ricevuto per raccomandata il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, hanno due mesi di tempo (ai sensi dell’art. 2311 c.c.) per fare le proprie osservazioni. in mancanza, la ripartizione avverrà nel seguente modo: -rimborso dei conferimenti eseguiti dai soci; -ripartizione “in proporzione della parte di ciascuno ai guadagni” dell’eventuale eccedenza (art. 2282 c.c.). i poteri dei liquidatori nelle società di capitali si rileva che ai liquidatori viene attribuita la facoltà di compiere “tutti gli atti utili” per la liquidazione della società. i liquidatori possono quindi attivarsi per effettuare ogni operazione che, direttamente o indirettamente, sia utile ad una liquidazione fruttuosa, nell’interesse dei soci e dei creditori sociali. i liquidatori hanno quindi ampia libertà d’intervento, al fine di poter monetizzare i beni sociali e procedere all’eventuale distribuzione dell’attivo residuo. l’art.2491 c.c. prevede altresì che i liquidatori possano chiedere ai soci, proporzionalmente, i versamenti ancora dovuti nel caso in cui i fondi non consentano di soddisfare i creditori. i liquidatori devono rispettare nel loro operato la par condicio creditorum anche in fase di liquidazione volontaria, secondo la graduatoria dei crediti in base ai rispettivi privilegi.   

Altre guide sull'argomento: Liquidazione societaria

Aspetti generali

La liquidazione inizia dopo l’accertamento di una causa di scioglimento e che conduce la società alla sua estinzione. La fase di ...

L’inizio della liquidazione e la nomina dei liquidatori

Le società di persone Per quanto riguarda le società di persone, le disposizioni del Codice civile relative alla liquidazione sono ...

Il passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori

I liquidatori, una volta nominati, devono provvedere a iscrivere l’avvenuta nomina, con specificazione dei poteri loro attribuiti, nel Registro ...

La revoca dello stato di liquidazione

Ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., la liquidazione può essere revocata mediante delibera in ogni momento, fino all’approvazione del ...

CASSAZIONE del 12-02-2025 n. 3625/2025

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12769/2016 R.G. proposto da: Z.A., Z.R., Z.P., elettivamente domiciliati in Roma, [omissis], presso lo studio ...

Cassazione del 24.06.2025 n. 16916

ORDINANZA Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la ...

Corte di Cassazione, sezioni Unite civile, sentenza del 16.07.2025  n. 19750 

SENTENZA A SEZIONI UNITE FATTI DI CAUSA 1.  La XXX S.r.l., in qualità di intestataria di un conto corrente presso il Banco di ...