Si rappresenta che con la cartella di pagamento vengono riscosse le imposte e altre entrate di natura pubblica. prima dell'avvento degli accertamenti esecutivi, rappresentava il principale atto di esazione, strumentale a recepire e a portare a conoscenza del contribuente il ruolo formato dall'ente impositore o dall'ente pubblico di competenza.

la cartella di pagamentosi rappresenta che con la cartella di pagamento vengono riscosse le imposte e altre entrate di natura pubblica. prima dell'avvento degli accertamenti esecutivi, rappresentava il principale atto di esazione, strumentale a recepire e a portare a conoscenza del contribuente il ruolo formato dall'ente impositore o dall'ente pubblico di competenza. la cartella di pagamento viene emessa per riscuotere importi derivanti, principalmente, da: -precedenti atti impositivi notificati al contribuente (avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta, di contestazione delle sanzioni); -dichiarazioni dei redditi, iva e irap trasmesse dal contribuente (si tratta della liquidazione automatica e del controllo formale della dichiarazione ex artt. 36-bis, 36-ter del dpr 600/73 e 54-bis del dpr 633/72, ove la cartella è di norma preceduta dall'avviso bonario, recapitato al contribuente oppure all'intermediario abilitato); -sentenze delle corti di giustizia tributaria e di altri organi giurisdizionali.la riscossionesi mette in evidenza che la riscossione, a seguito di avviso di ricorso avverso avviso di accertamento, è possibile nei limiti in cui è consentita dalle singole leggi d'imposta. in presenza di ruolo straordinario (art. 15-bis del dpr 602/73, che postula il grave pregiudizio per la riscossione da dimostrare debitamente nella cartella di pagamento, cass. 18.4.2018 n. 9450) e della liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, gli importi (anche a titolo di sanzione) possono essere immediatamente esatti per la totalità. bisogna ricordare che agenzia delle entrate-riscossione, mediante la cartella di pagamento, riscuote somme derivanti dai ruoli formati da diversi enti impositori. quindi, essa può concernere non solo entrate di natura fiscale, ma pure contributi previdenziali, sanzioni antitrust, canoni demaniali e comunali, sanzioni per violazioni del codice della strada e così via. gli importi, salvo sia concessa la dilazione dei ruoli (art. 19 del dpr 602/73) o la sospensione dell'esecuzione (artt. 39 del dpr 602/73 e 47del dlgs.546/1992), vanno pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa. in caso di mancato pagamento l’agenzia delle entrate-riscossione, in costanza dei requisiti di legge, può, tra l'altro: - disporre l'ipoteca esattoriale (art. 77 del dpr 602/73, solo se il debito complessivo per cui si procede supera i 20.000 euro); - disporre il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del dpr 602/73, salvo il contribuente dimostri che il veicolo è strumentale alla sua attività imprenditoriale, commerciale o artigianale); - disporre il pignoramento presso terzi nella forma "semplificata" (art. 72-bis del dpr 602/73, consistente nell'ordine, rivolto al debitore del contribuente come il datore di lavoro, di erogare le somme direttamente ad agenzia delle entrate-riscossione, salvi i limiti dell'art. 72-ter del dpr 602/73); - procedere con il pignoramento immobiliare (art. 76 del dpr 602/73, ammesso, salvo gli immobili di lusso, solo per i debiti nel complesso superiori a 120.000 euro e mai per la prima casa ove questa sia l'unica abitazione del debitore).accertamenti esecutiviper gli accertamenti imposte sui redditi, iva e irap, la cartella di pagamento non è più utilizzata, posto che la funzione del ruolo è sostituita dall'accertamento esecutivo (art. 29 del dl 78/2010). lo stesso dicasi per i contributi inps, riscossi non mediante ruolo ma con l'avviso di addebito ex art. 30 del dl 78/2010 e, dall'1.1.2020, per i tributi locali (art. 1 co. 792 - 804 della l. 160/2019).blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazionisi rileva che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono, ai sensi dell'art. 48-bis del dpr 602/73, richiedere ad agenzia delle entrate-riscossione, in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro.in caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione, che procederà al pignoramento presso terzi (quindi presso la pubblica amministrazione, terzo debitore del contribuente moroso) delle somme.competenza dell'agente della riscossionela cartella di pagamento emessa da un agente della riscossione territorialmente incompetente è affetta da nullità (si veda in tal senso la cass. 4.8.2017 n. 19577). infatti gli artt. 12 co. 4 e 24 co. 1 del dpr 602/73 "delimitano la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento".divieto di compensazione (dl 31/2010)si rappresenta che l'art. 31 del dl 78/2010 vieta la compensazione, nel modello f24, dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. in caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione del 50% "dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato".divieto di compensazione (l. 213/2023)inoltre l'art. 1 co. 94 della l. 213/2023 ha introdotto, dall'1.7.2024, un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.motivazionela cartella di pagamento, a pena di nullità, deve, ai sensi dell’articolo 7 della l. 212/2000, essere motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa. se si tratta di cartella di pagamento derivante da avviso di accertamento o altro atto impositivo (e, a maggior ragione, da sentenza del giudice), la cassazione è costante nel ritenere che non occorre una corposa parte motiva, siccome il contribuente è già edotto degli importi che vanno riscossi nei suoi confronti (cass. 19.4.2013 n. 9583). invece, se la cartella deriva da dichiarazione, la questione, almeno sulla base dei principi derivanti dalla cassazione, è diversa. È stato sancito che il contribuente non deve essere costretto all'interpretazione di codici e numerazioni (cass. 16.9.2005 n. 18415), e che ciò è il normale corollario dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi (cass. 17.4.2014 n. 8934 e cass. 16.12.2009 n.26330).sottoscrizioneil difetto di sottoscrizione della cartella di pagamento non causa alcuna nullità, almeno secondo la giurisprudenza maggioritaria (cass. 2.12.2015 n. 24492 e cass. 6.10.2017 n. 2381).responsabile del procedimentola cartella di pagamento, a pena di nullità, deve contenere, ai sensi dell’art. 36 co. 4-quater del dl 248/2007, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché di notifica della stessa.sospensioneÈ possibile domandare la sospensione del ruolo in sede amministrativa ai sensi dell'art. 39 del dpr 602/73. la sospensione viene concessa più facilmente dal giudice tributario ai sensi dell'art. 47del dlgs. 546/92, su richiesta del contribuente unitamente al ricorso o mediante atto successivo al medesimo.ricorsoavverso la cartella di pagamento, è possibile, art. 21del dlgs. 546/92, ricorrere in corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla data di notifica. il termine è soggetto alla sospensione feriale, dall'1 agosto al 31 agosto di ciascun anno. l'art. 19 del dlgs. 546/92, prevede che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri, pertanto: - se la cartella di pagamento deriva da accertamento o altro atto impositivo, non è possibile censurare il merito della pretesa (salvo, naturalmente, si eccepisca la mancata notifica dell'atto "presupposto", fatto che, in automatico, cagiona la nullità della cartella di pagamento); - se la cartella di pagamento rappresenta il primo atto notificato al contribuente (ad esempio, se deriva da liquidazione automatica della dichiarazione), egli può difendersi sindacando la debenza del tributo.in ogni caso, è possibile chiedere la nullità della cartella di pagamento per vizi propri (notifica, responsabile del procedimento, termini di decadenza, errore nel soggetto passivo). se il contribuente eccepisce vizi imputabili sia all'ente impositore che all'agente della riscossione, il ricorso va notificato ad entrambi.mancata notificala cartella di pagamento deve necessariamente essere notificata. infatti, la mancata notifica della cartella di pagamento rende di per sé nullo l'atto "successivo", rappresentato, ad esempio, dalla comunicazione di ipoteca (in tal senso si veda c.t. reg. firenze 9.2.2012 n. 10/30/12).notifica del ricorsoil ricorso va notificato sia all'agente della riscossione/concessionario locale sia all'ente creditore.  

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