Aspetti salienti dell'imposta ires

L’imposta ires è dovuta dalle società di capitali con residenza in italia, società estere di ogni tipo ed enti pubblici e privati diversi dalle società. questa imposta si applica sul reddito di impresa. l’imposta ires, ai sensi dell’articolo 76 del dpr n. 917/1986, si applica per periodo di imposta. l’ires viene calcolata secondo quanto previsto dagli articoli da 75 a 80 del dpr n. 917/1986. l'ires di competenza è determinata apportando all'utile o alla perdita ante imposte le variazioni fiscali previste dal tuir o da altre leggi speciali. il calcolo dell’imposta avviene partendo dall’utile ante imposta apportando allo stesso le variazioni in aumento e diminuzione. quindi si termina l’imponibile ires sui si applicano le aliquote di legge; ad oggi l’aliquota è pari al 24%. la legge di stabilità 2025 ha approvato la “mini ires” con aliquota al 20% se ricorrono le seguenti condizioni: – almeno l’80% dell’utile 2024 da accantonare ad apposita riserva; – effettuare investimenti in beni strumentali nuovi industria 4.0 e transazione 5.0 per un importo almeno pari al 30% dell’utile 2024 accantonato, non inferiore al 24% dell’utile 2023 e comunque non inferiore a 20.000 euro, entro il 31.10.2026; – nel 2025 si devono assumere lavoratori a tempo indeterminato con un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto alla media ula 2022-2024 e comunque non meno di un lavoratore indeterminato; – nel 2024 e nel 2025 non si deve aver fatto ricorso alla cig. inoltre l’ires viene diminuita delle detrazioni di cui all’articolo 76 del dpr n. 917/1986, ossia interventi “eco-bonus”, investimenti in start up innovative, e le erogazioni liberali. ulteriore decremento è rappresentato dai crediti di imposta di cui al quadro ru della dichiarazione dei redditi società di capitali, e dalle ritenuta in acconto subite in più dall’imposta si scomputano gli acconti versati il periodo di imposta precedente. per i crediti relativi alle imposte pagate all’estero, le ritenute subite e gli acconti di imposta è possibile (i) riportare l’eccedenza al periodo di imposta successivo, oppure (ii) optare per il rimborso in dichiarazione, oppure (iii) utilizzare la stessa in compensazione con il modello f24. inoltre è possibile cedere il credito chiesto a rimborso; in questo caso, ai sensi dell’articolo 43 bia del dpr  602/1973, l’atto di cessione, redatto con atto notarile o scrittura privata autenticata, va inviato alla agenzia delle entrate e agenzia delle entrate riscossione. infine si rappresenta che le eccedenze ires possono essere cedute a società appartenenti al medesimo gruppo, con l’avvertenza che nel quadro “rk” della dichiarazione dei redditi società di capitali vanno indicati (i) l’ammontare del credito ceduto e (ii) il codice fiscale della socità cessionaria del credito.  

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