
Ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., la liquidazione può essere revocata mediante delibera in ogni momento, fino all’approvazione del bilancio di liquidazione.
Ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., la liquidazione può essere revocata mediante delibera in ogni momento, fino all’approvazione del bilancio di liquidazione. la delibera di revoca dello stato di liquidazione può essere tuttavia adottata soltanto a seguito dell’eliminazione della causa di scioglimento precedentemente accertata dagli amministratori. inoltre nel termine dei 60 giorni dall’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori alla liquidazione possono fare opposizione alla revoca della medesima. in questo caso, il tribunale può disporre comunque la revoca dello stato di liquidazione qualora: -ritenga infondato il pericolo di pregiudizio rappresentato dai creditori oppostisi alla revoca, oppure, -la società abbia prestato idonea garanzia per l’eventuale pregiudizio subendo da parte dei creditori sociali. una volta revocato lo stato di liquidazione, gli amministratori precedentemente in carica non riacquistano automaticamente le proprie funzioni, l’organo amministrativo deve essere ricostituito ex novo.

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