
Modalità di apertura e chiusura della partita iva e relative problematiche
Il numero di partita iva è attribuito ai sensi dell’articolo 35 co. 1 del dpr 633/72 al soggetto passivo iva. il numero di partita iva è attribuito: -ai soggetti residenti in italia che intraprendono attività d'impresa, arte o professione, -alla stabile organizzazione costituita nel territorio dello stato dal soggetto non residente il numero di partita iva è attribuito anche ai seguenti soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in italia: - soggetti ue o extra-ue che hanno nominato un rappresentante fiscale; - soggetti ue che hanno optato per l'identificazione diretta. il numero di partita iva deve essere indicato in ogni documento riguardante il soggetto iva e rilevante verso l'esterno. ne sono esempio tipico le fatture emesse, o i modelli dichiarativi e di pagamento. inoltre, il numero di partita iva deve essere indicato nella home page dell'eventuale sito web realizzato dal soggetto iva, anche se utilizzato a scopi pubblicitari (ris. 60/e/2006). la partita iva è attribuita dall'agenzia delle entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività ed è attestata al dichiarante mediante il rilascio/invio del relativo certificato di attribuzione. l'attribuzione del numero di partita iva determina l'esecuzione di riscontri automatizzati da parte dell'amministrazione finanziaria per l'individuazione di elementi di rischio connessi al suo rilascio, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività. in caso di emersione di elementi di rischio l'ufficio provvede alla cessazione della partita iva. l'agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite iva, all'esito delle quali l'ufficio può invitare il contribuente a comparire per esibire le proprie scritture contabili obbligatorie. con la presentazione di "documentazione idonea", il contribuente può attestare l'assenza dei profili di rischio contestati. invece, in caso di mancata comparizione, ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'ufficio dispone la cessazione della partita iva. a seguito della cessazione della partita iva, la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore ad euro 50.000. il contribuente al quale l’ufficio cessa la partita iva è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000. i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono: -essere in possesso della partita iva; -richiedere l'inclusione della partita iva nella banca dati vies in sede di inizio attività, ovvero in un momento successivo mediante apposita istanza trasmessa telematicamente all'agenzia delle entrate. È possibile verificare la validità di un numero di partita iva mediante il servizio online "partite iva", che consente di ottenere informazioni circa lo stato della partita iva, la denominazione ovvero il nome o cognome del soggetto titolare della stessa, la data di inizio dell'attività, le eventuali date di variazione o cessazione dell'attività. il numero di partita iva resta invariato dal momento dell'attribuzione fino alla cessazione dell'attività, anche in caso di variazione del domicilio fiscale. la variazione della partita iva si verifica nelle sole ipotesi di trasformazione societaria che comportano l'estinzione del soggetto giuridico e la nascita di un nuovo soggetto d'imposta. la cessazione dell'attività deve essere comunicata all'agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 co. 4 del dpr 633/72, mediante presentazione di apposito modello (aa7, aa9 o anr/3). in tale occasione, l'ufficio procede alla chiusura della partita iva. l'agenzia delle entrate individua i soggetti titolari di partita iva che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato attività economica nelle tre annualità precedenti (in quanto non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione iva o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa). in tal caso, procede d'ufficio alla chiusura della partita iva considerata inattiva; peraltro l’ufficio invia al soggetto passivo iva una comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita iva, ed il soggetto passivo iva può rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'agenzia delle entrate al fine di fornire chiarimenti in merito alla propria posizione.

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