
In tema di iva, il diritto alla detrazione dell'imposta, in ragione di costi antieconomici sostenuti dal contribuente ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'iva può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale, va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se l'amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale non rientrando nel normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad iva; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta.
ordinanzaiva - operazione antieconomica - detrazionetesto:ritenuto che 1. la società xxxxx era destinataria dell'avviso di accertamento n. (------) relativo all'anno di imposta 2011. l'avviso di accertamento faceva seguito alle verifiche condotte dai funzionari dell'ufficio e conclusesi con pvc del 31/07/2014, nel corso delle quali si contestava l'antieconomicità della gestione relativa alla vendita di automobili usate che aveva prodotto un margine negativo considerevole, con una perdita di euro 67.949,10 (comprensiva dei costi di ricondizionamento). 3. l'avviso di accertamento veniva impugnato dalla contribuente ed il ricorso è stato parzialmente accolto dalla decisione n. 7614/2015 emessa dalla commissione tributaria provinciale di caserta, con riferimento all'iva, mentre la pretesa tributaria per imposte dirette è stata ritenuta fondata e, in parte qua, il relativo ricorso respinto. 4. avverso detta sentenza ha proposto appello l'agenzia delle entrate, mente il contribuente ha proposto appello incidentale entrambe le impugnazioni sono state respinte dalla ctr della campania-napoli, con la sentenza n. 3200 dep. il 09/04/2018. 5. ha quindi proposto ricorso per cassazione l'agenzia, sulla scorta di un motivo di impugnazione, mentre il contribuente non si è costituito rimanendo, pertanto, intimato. 6. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 06.03.2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria. considerato che 1. il ricorso proposto dall'ufficio avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della campania, n. 3200/2018 si fonda sul seguente motivo 1. violazione e/o falsa applicazione dell' art. 54 , comma 2 e 3 del d.p.r. n. 633/1972 , in relazione all' art. 360 , n. 3 c.p.c., in quanto i giudici del gravame avrebbero erroneamente affermato che "le presunzioni volte a contrastare un comportamento non economico non possono estendersi all'iva". 2. il motivo di impugnazione appare fondato. va in primo luogo osservato che la correttezza dell'operato dell'ufficio e, conseguentemente, la fondatezza della ripresa a tassazione per le maggiori imposte dirette oggetto di accertamento sono risultate fondate all'esito del giudizio di merito. la sentenza n. 3200 dep. il 09/04/2018 dalla ctr della campania non è, infatti, stata oggetto di impugnazione da parte della contribuente, nonostante tale decisione avesse respinto anche il suo gravame incidentale. a tal punto, l'affermazione della corte di merito secondo cui "le presunzioni volte a contrastare un comportamento non economico non possono estendersi all'iva", in ragione di una pretesa "neutralità" di detto tributo, non può accogliersi nella sua assolutezza (oltre ad essere totalmente decontestualizzata dagli atti e documenti di causa). si è infatti rettamente affermato il principio che il diritto alla detrazione dell'imposta - in ragione di costi antieconomici sostenuti dal contribuente ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'iva può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale - va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se l'amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad iva; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta ( cass. sez. 5, n. 27961 del 14/10/2021 ). in precedenza si era altresì stabilito che, in tema di iva, il diritto alla detrazione dell'imposta - in ragione di costi antieconomici sostenuti dal contribuente ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'iva può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale - va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se l'amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad iva; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta ( cass. sez. 5, n. 22130 del 27/09/2013 ). nella fattispecie in esame non è in discussione l'astratto principio di neutralità dell'iva, quanto, più specificamente, la natura antieconomica di un intero servizio di rivendita di autovetture usate esercitato dalla società contribuente e, proprio in ragione di tale singolarità, la ripresa a tassazione che ne consegue, anche per iva, tenuto conto di ulteriori e specifici elementi di anomalia contestati (quali la brevità fra la data di acquisto e quella di rivendita delle autovetture usate, che lascia presumere la loro appetibilità sul mercato, oltre che l'imputazione a terzi in misura prevalente del margine delle operazioni). sez. 5, con la sent. n. 2875 del 03/02/2017 ha infatti stabilito che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'imposta di cui sono debitori quella dovuta o versata a monte per l'acquisto di beni o servizi prestati non può, in linea di principio, subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità fiscale del tributo, sicché, come già chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, è irrilevante che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata fraudolentemente o abusivamente, assumendo l'antieconomicità valore indiziario della falsità dell'operazione o del prezzo o di non inerenza del bene o del servizio acquistati all'attività espletata. il che è proprio quanto ricorre nella fattispecie in esame. la ctr in altri termini non avrebbe dovuto arrestarsi all'invocazione astratta del principio di "neutralità" dell'iva, ma proprio in ragione dell'anomalia del comportamento antieconomico tenuto dalla società contribuente - che in questa sede appare un dato ormai fermo ad acclarato in assenza di impugnazione della stessa decisione per quanto riguarda le imposte dirette - avrebbe dovuto verificare se - alla luce delle prove offerte proprio dal contribuente - cui incombeva il relativo onere, tali operazioni potessero ritenersi in tutto o in parte fittizie e quindi effettivi ed inerenti i costi sui quali la contribuente stessa ha operato le compensazioni iva. ma tale profilo non è stato per nulla affrontato, nonostante l' art. 54 del d.p.r. n. 633/72 , al comma 1 disponga che "l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante". 3. la pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di ii grado della campania affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità. p.q.m. la corte, accoglie il motivo di ricorso e cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della campania, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. così deciso in roma il 6 marzo 2025. depositato in cancelleria il 26 maggio 2025.

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