Il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro non può essere motivo di licenziamento

Ordinanza sul ricorso 1531-2020 proposto da: - ricorrente -- controricorrente omissis, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato  omissis; contro xx., rappresentato e difeso dagli avvocati  omissis,  omissis; avverso la sentenza n. 152/2019 della corte d'appello di trieste, depositata il 25/10/2019 r.g.n. 76/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal omissis. svolgimento del processo-con sentenza del 25 ottobre 2019, la corte d'appello di trieste confermava la decisione resa dal tribunale di trieste e accoglieva la domanda proposta da a.a.nei confronti dell'unione territoriale intercomunale giuliana, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della multa per 4 ore di retribuzione comminata allo a.a. dall'ente datore per avere questi - trasferito al predetto ente, per effetto di una legge regionale, proveniente dalla provincia di trieste, presso la quale era in servizio in virtù di un contratto di lavoro che, originariamente costituito a tempo indeterminato e pieno, aveva trasformato in via definitiva a part-time - rifiutato di sottoscrivere un nuovo contratto che prevedeva il suo impiego a tempo pieno;- la decisione della corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto maturata la decadenza prevista dall'art. 55-bisd.lgs. n. 165/2001per inosservanza delle scansioni temporali del procedimento disciplinare ed, in particolare, del termine, decorrente dal 3.1.2018, per la formalizzazione della contestazione disciplinare, intervenuta solo il 18.5.2018 ed, in ogni caso, sussistente il diritto alla conservazione del regime orario a part-time a suo tempo concesso allo a.a. dalla provincia di trieste senza limiti temporali, consolidando così la sua posizione lavorativa, stante il principio per cui il rapporto di lavoro trasferito realizza una cessione di contratto e prosegue presso il nuovo datore con le prerogative in essere, risultando superflua la sottoscrizione di un nuovo contratto;- per la cassazione di tale decisione ricorre l'unione territoriale intercomunale giuliana, affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, lo a.a.;- il controricorrente ha poi presentato memoria.                                                                                                                                                                                   motivi della decisione- con il primo motivo, l'ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 7, l. regione friuli venezia giulia n. 26/2014, 25 l. r. n. 18/2016, 31d.lgs. n. 165/2001e 2112 c.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla corte territoriale assumendo come illegittima l'estensione degli effetti dell'art. 2112c.c. dal momento "genetico" del rapporto con il cessionario a quello della successiva disciplina dello svolgimento del medesimo, cristallizzandola allo status quo ante; - con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degliartt. 117e97cost. in combinato disposto, 2, 5 e 70d.lgs. n. 165/2001, 3, 89 e 92d.lgs. n. 267/2000e 1, comma 58,l. n. 662/1996, l'ente ricorrente lamenta a carico della corte territoriale il disconoscimento del potere regolamentare dell'ente che legittimamente disciplina il regime di applicazione dell'orario part-time, imponendo al proprio personale, in maggioranza proveniente da altro ente, la presentazione di una nuova domanda; - con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degliartt. 22, comma 20,l. n. 724/1994e 53 ccnl per il personale del comparto funzioni locali l'ente ricorrente imputa alla corte territoriale la mancata considerazione della disciplina di legge e di contratto, di cui il regolamento dell'ente costituisce attuazione, relativa all'applicazione del part-time presso l'ente; - nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della corte territoriale del rinvio mobile alla disciplina contrattuale e regolamentare vigente nell'ente datore recata dal contratto sottoscritto dallo a.a. con la provincia di trieste implicante, in relazione alla novazione del soggetto datore, l'applicazione al rapporto della disciplina in essere presso l'ente ricorrente comprensiva di quella relativa al part-time; - con il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 16e17r.d. n. 2440/1923e dell'art. 100c.p.c., imputando alla corte territoriale di aver disconosciuto le prescrizioni di legge che imponevano di formalizzare con atto scritto ad substantiam il passaggio diretto al cessionario e l'interesse di questo alla conclusione di tale contratto ai fini della definizione delle relative condizioni; - tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere complessivamente rivolti a sostenere l'assoggettamento del personale transitato ex lege presso l'ente alla disciplina anche regolamentare che in quell'ambito definisce le condizioni di lavoro anche con riguardo alla possibilità di ricorso al part-time, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, contrastando con la disciplina di legge che regola l'istituto, recata dald.lgs. n. 81/2015, capo ii, sezione i, e, per quel che riguarda specificamente la fattispecie in esame, l'art. 8, qui prevedendosi, da un lato, al comma 1, che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento, non ammettendo quindi neppure la reazione disciplinare di tipo conservativo, dall'altro, al comma 2, che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto, previsione, quest'ultima, che, alla luce della giurisprudenza di questa corte (cfr.cass. n. 10142/2018), formatasi su analoga disposizione recata dall'art. 5,d.lgs. n. 61/2000, trova applicazione anche nell'ipotesi inversa escludendo che la variazione in aumento del monte ore pattuito possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, necessitando del consenso del lavoratore, nei confronti del quale soltanto è ammessa l'unilateralità del rientro dal part-time al tempo pieno;- infondatamente la ricorrente fa leva sull'art. 2112c.c. e sulla normativa speciale che ha disciplinato il passaggio del personale dagli enti territoriali all'unione perché, al contrario, è proprio quella normativa a prevedere che al trasferimento di funzioni si applica l'art. 31deld.lgs. n. 165/2001(art. 25l.r. n. 18/2016) e che il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento (art. 56della l.r. n. 26/2014);- la cessione del contratto verificatasi in conseguenza del trasferimento delle competenze ha riguardato il rapporto così come costituito e, quindi, anche l'obbligo di rispetto di quanto pattuito in merito all'orario di lavoro a tempo parziale, sicché destituita di fondamento, alla luce di quanto sopra evidenziato, è la pretesa dell'ente di operare unilateralmente la modifica del contratto;- il ricorso va dunque rigettato;- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo                                                                                                                                                                                                                    p.q.m. la corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. ai sensi dell'art. 13comma 1-quater deld.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. conclusione così deciso in roma nell'adunanza camerale del 6 marzo 2025 depositato in cancelleria il 23 aprile 2025

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