La cassazione ha confermato che  che la comunicazione formale dell'operazione di trasformazione è presupposto necessario per invocare il consenso presunto del creditore alla trasformazione della società e alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società prima della trasformazione.

Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2033/2022 r.g., proposto da xxxxxxx, in persona del consigliere delegato a.v., rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, - ricorrente - contro xxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. [omissis] e dall'avv. [omissis], domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, - controricorrenti - per la cassazione della sentenza n. 1824/2021 della corte d'appello di bologna pubblicata il 24.8.2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2025 dal consigliere dott. [omissis].   svolgimento del processo 1. m., l. e p.pu. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1158/19 emesso dal tribunale di modena, con il quale era stato loro intimato loro di pagare, in solido con altri, alla alfa s.p.a. (in seguito indicata come alfa s.p.a.) euro 28.382,08 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di sublocazione di un immobile sito in [omissis] , dovuti a partire dall'agosto 2017 dalla sub-conduttrice delta 1 s.c.a.r.l., quali soci illimitatamente responsabili della delta s.n.c. trasformatasi nel 2014, nel corso del rapporto di sublocazione, in delta 1 s.c.a.r.l. con sentenza n. 750/20 il tribunale, ridottosi parzialmente il debito per effetto del pagamento eseguito da altro debitore, revocò il decreto ingiuntivo e condannò i pu. al pagamento del residuo debito di euro 22.705,66. 2. la corte d'appello di bologna con sentenza pubblicata il 24.8.2021, in accoglimento dell'appello proposto dai pu., rigettò la domanda svolta da alfa s.p.a. con l'aggravio delle spese di lite di entrambi gradi. ha osservato la corte d'appello che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili di società trasformatesi in società di capitali per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione non è soggetta in via analogica all'applicazione dell'art. 36 l. 392/1978, ma è disciplinata espressamente dall'art. 2500-quinquies c.c. norma, quest'ultima, che prevede la permanenza dei debiti in capo ai soci illimitatamente responsabili, salvo che il creditore sociale abbia dato il proprio consenso alla trasformazione. consenso da ritenersi presunto se il creditore, posto a conoscenza della trasformazione, non lo abbia espressamente negato entro i sessanta giorni successivi. nel caso di specie, ha osservato ancora la corte d'appello, alfa s.p.a. era a conoscenza della trasformazione, tanto che anche la prima delle fatture impagate oggetto della domanda, risalente all'agosto 2017, era stata intestata alla delta 1 s.c.a.r.l. e non alla delta s.n.c., e non aveva neppure allegato di avere mai negato il proprio consenso alla trasformazione. 3. per la cassazione della sentenza della corte ricorre alfa s.p.a., sulla base di tre motivi. rispondono con controricorso m., l. e p.pu.. la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis1 c.p.c.. il pubblico ministero presso la corte non ha presentato conclusioni scritte. i controricorrenti hanno depositato memoria. ragioni della decisione 1. con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 l. 392/78 e del principio di diritto espresso da cass. 15348/2017, per la mancata applicazione della norma indicata in ipotesi di trasformazione della società di persone in società di capitali. la ricorrente lamenta che la corte d'appello, pur richiamando il principio di diritto enunciato da cass., sez. iii, 15348/2017, in base al quale l'art. 36 l. 392/1978 si applica anche in caso di cessione delle quote della società di persone conduttrice dell'immobile, erroneamente avrebbe sostenuto che la trasformazione di una società è "[...] vicenda evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, così che in nessun modo è ravvisabile qualsiasi forma (di) cessione alla società trasformata del contratto concluso dalla società trasformanda, cessione che presuppone necessariamente l'esistenza di due soggetti distinti, cedente e cessionario". ad avviso della ricorrente la decisione confligge con il principio di diritto indicato a tutela delle ragioni del credito del locatore, il quale non può opporsi alla cessione del contratto, alla cessione delle quote della società di persone e alla sua trasformazione, poiché anche in quest'ultimo caso, al pari della cessione delle quote, il soggetto obbligato rimane lo stesso, con conseguente permanenza della responsabilità ex art. 36 l. 392/1978 in capo agli ex soci della s.n.c. anche in assenza della cessione del contratto da un soggetto giuridico ad un altro. 1.1. il motivo è infondato. l'art. 36 l. 392/1978 prevede che "il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte". la norma postula l'esistenza di una alterità sul piano soggettivo tra cedente e cessionario del contratto di locazione e prevede che, in caso di mancata liberazione del cedente, il locatore possa agire contro quest'ultimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. la corte d'appello correttamente ha escluso che la vicenda in esame, in quanto costituita dalla trasformazione di una società di persone in società di capitali e, dunque, da un fenomeno integrante "una vicenda evolutiva e modificativa del medesimo soggetto", potesse essere sussunta sotto l'art. 36 della l. 392/1978, che presuppone una dualità soggettiva tra cedente e cessionario. come affermato da questa corte "la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria" (v. cass., sez. 6-lav., 22 ottobre 2020, n. 23030; cass., sez. i, 19 maggio 2016, n. 10332; cass., sez. ii, 13 agosto 2004, n. 15737; cass., 19 luglio 2000, n. 9481; cass., 24 ottobre [ndr. luglio] 1997, n. 6925). la diversità della trasformazione rispetto al meccanismo della cessione è resa evidente dall'art. 2498 c.c. ("continuità dei rapporti giuridici"), il quale prevede che "con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione". definizione, quest'ultima, che configura la trasformazione come evento che riguarda il piano del contratto sociale ed ha a oggetto normalmente le sole regole organizzative per l'esercizio in comune dell'attività di impresa. fuorviante, pertanto, è il richiamo fatto dalla ricorrente al principio di diritto enunciato da cass., sez. iii, 21 giugno 2017, n. 15348 come decisione che avrebbe ammesso l'applicazione dell'art. 36 pur in assenza di mutamento soggettivo, posto che, a dire della ricorrente, il locatore non può opporsi né alla cessione delle quote della società, né alla sua trasformazione, sì che con quest'ultima "si è verificato un sostanziale mutamento delle garanzie per l'adempimento delle obbligazioni del contratto di locazione". al riguardo, è sufficiente evidenziare che il caso in esame, connotato da una vicenda trasformativa disciplinata, per quanto oggi rileva, dall'art. 2500-quinquies c.c., è affatto diverso da quello trattato da cass. 15348/2017, la quale si è occupata di un mutamento soggettivo costituito dalla cessione delle quote, ma poggiante sull'esistenza di due diversi soggetti, mentre la trasformazione dà luogo, di norma, solo ad una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto sul piano delle regole organizzative. 2. l'infondatezza del primo motivo per l'inapplicabilità dell'art. 36 l. 392/1978, determina l'assorbimento del secondo motivo, con cui la ricorrente, "in via alternativa o subordinata" denuncia il medesimo stralcio della sentenza "perché reso con motivazione errata, incongrua, manifestamente contraddittoria, ovvero per omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.), nel punto in cui, pur ammettendo l'applicazione analogica della responsabilità dei cedenti ex art. 36 l. 392/78, all'ipotesi di cessione delle quote di una società cioè senza necessità della cessione del contratto da un soggetto giuridico ad un altro, non l'ha ritenuta applicabile alla trasformazione della società". la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., che la corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la fattispecie della cessione integrale delle quote di una società di persone sia diversa da quella trasformazione, "rendendo una motivazione contraddittoria e senza prendere, correttamente, in esame i fatti e gli argomenti dedotti da alfa, nella propria memoria di costituzione in appello". le ragioni che inducono questa corte al rigetto del primo motivo di ricorso rendono del tutto irrilevante l'esame delle questioni poste con il motivo in esame. 3. con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2500-quinquies, secondo comma, c.c. lamenta la ricorrente che la corte d'appello erroneamente avrebbe ritenuto che il consenso alla trasformazione da parte del creditore possa considerarsi implicitamente dato per via dell'emissione di fatture a nome della società trasformata, anche in assenza della prova della comunicazione della deliberazione della trasformazione, richiesta espressamente dall'art. 2500-quinquies c.c. tale norma prevede una formale comunicazione "per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento: quindi in questo caso non vi è alcuna presunzione della comunicazione e nessuna inversione dell'onere della prova". detta comunicazione, tuttavia, non potrebbe essere "bypassata" o ritenuta sottintesa dall'emissione delle fatture intestate alla società trasformata, perché la norma "né esplicitamente, né implicitamente, lo prevede". conclusivamente, la ricorrente non sarebbe stata tenuta a provare di aver negato il consenso alla liberazione dei soci della società collettiva, ma sarebbe stata "la società trasformata a dover provare di aver comunicato la trasformazione". 3.1. il motivo è fondato. la corte d'appello a pagina 4 della motivazione si è così espressa: "nell'ipotesi ex art. 2500-quinquies c.c. il socio illimitatamente responsabile della società contutrice (conduttrice, n.d.r.) trasformata rimane ugualmente obbligato a meno che il creditore-locatore non lo liberi manifestando il consenso alla trasformazione. d'altronde che detto articolo preveda al secondo comma un meccanismo di presunzione di detto consenso e dunque di liberazione del socio, che l'art. 36 l. 392/78 non prevede, è circostanza che non evidenzia alcuna irragionevole disparità di trattamento, tanto più che, come si è detto, le fattispecie materiali sottostanti alle due disposizioni normative in esame sono radicalmente diverse. nel caso in esame, come sottolineato dagli appellanti, la alfa spa era a conoscenza della trasformazione tanto che anche la prima delle fatture impagate oggetto della domanda, risalente all'agosto 2017, era stata da essa intestata alla delta 1 scarl e non alla snc; la creditrice non ha poi mai neppure allegato di avere mai negato il proprio consenso alla trasformazione. ai sensi dell'art. 2500-quinquies c.c. deve dunque presumersi che essa abbia prestato il proprio consenso alla liberazione dei pu. quali soci della delta 1 snc.". 3.2. la corte felsinea ha dato rilievo ad un consenso per facta concludentia che la norma dell'art. 2500-quinquies c.c. non consente di ritenere possibile nei termini sopra indicati e, dunque, ha falsamente applicato la stessa. l'art. 2500-quinquies c.c. al primo comma prevede che "la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione". tuttavia, secondo quanto previsto dal comma secondo della disposizione, "il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione". detta comunicazione "deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società; ne consegue che, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera" (v. cass., sez. ii, 29 dicembre 2020, n. 29745; cass., sez. i, 20 maggio 2021, n. 13772; cass., sez. ii, 5 aprile 2022, n. 11040, che ha ritenuto il secondo comma dell'art. 2500-quinquies c.c. insuscettibile di applicazione analogica). ciò che la norma ammette è, secondo il primo comma, che l'assenza di consenso alla trasformazione implichi l'esclusione della liberazione. il secondo comma, dopo che, letta a contrario, la norma del primo comma va intesa nel senso che vi deve essere una manifestazione di consenso e, dunque, una sorta di rinuncia ad avvalersi della responsabilità, ammette solo una forma «tipizzata» di espressione del consenso per facta concludentia, che è quella che indica: "il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione". fuori di tale ipotesi occorre, lo di desume argomentando a contrario, una manifestazione di consenso liberatorio espressa, poiché "in tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. "trasformazione omogenea progressiva"), l'art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi" (v. cass., sez. i, 19 giugno 2023, n. 17473). 3.3. nella specie, la corte d'appello ha valorizzato la conoscenza acquisita aliunde dalla creditrice, là dove ha ritenuto che alfa s.p.a. fosse a conoscenza della trasformazione "tanto che anche la prima delle fatture impagate oggetto della domanda, risalente all'agosto 2017, era stata da essa intestata alla delta 1 scarl e non alla snc", per poi concludere che la creditrice sarebbe stata tenuta ad allegare di aver negato il consenso alla trasformazione. per contro, come già detto, la norma subordina la liberazione dei soci illimitatamente responsabili al consenso alla trasformazione da parte dei creditori sociali, attribuendo valore di consenso per fatti concludenti al silenzio serbato decorsi sessanta giorni dalla comunicazione, per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, della delibera di trasformazione. in assenza del presupposto della comunicazione formale il consenso dei creditori "non può in alcun modo presumersi". né è determinante, come si legge nella sentenza impugnata, che alfa s.p.a. avesse intestato le fatture alla delta 1 s.c.a.r.l. e non alla delta s.n.c., in quanto circostanza inidonea ad assumere valore rilevante ai fini della decisione, trattandosi di un comportamento che dimostrava solo la presa d'atto della trasformazione da parte della società creditrice e che certo non poteva ritenersi equipollente all'iter individuato dall'art. 2500-quinquies c.c., ai fini della presunzione del consenso, con la conseguenza che poteva escludersi che gli odierni resistenti fossero stati liberati dalle obbligazioni della delta s.n.c. nei confronti di alfa s.p.a. precedenti alla trasformazione della società di persone. da ciò consegue che, in mancanza della comunicazione formale prevista dall'art. 2500-quinquies c.c. - "per raccomandata o con altri mezzi" - da parte della società debitrice, neanche è ipotizzabile l'attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto dal secondo comma della norma in esame, tramite la mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili. con l'ulteriore conseguenza che il ragionamento inferenziale espresso dalla corte d'appello, sulla base di quanto dedotto dagli appellati, fondato sull'allegazione delle circostanze relative alle richieste di pagamento indirizzate direttamente alla società delta 1 scarl, quale società di capitali derivata dalla trasformazione, per la dimostrazione della intervenuta conoscenza da parte della società creditrice della disposta trasformazione e della successiva mancata opposizione alla stessa, non risulta praticabile in assenza di una formale comunicazione intervenuta nei modi di legge, solo in presenza della quale è possibile attivare il meccanismo, temporalmente predeterminato, per ritenere presunto il consenso del creditore alla trasformazione societaria. in questa cornice, alfa s.p.a. non sarebbe stata tenuta ad allegare di aver negato il consenso alla trasformazione, come sostenuto dalla corte d'appello, ma sarebbe stato onere degli opponenti (oggi controricorrenti) allegare e provare l'invio della comunicazione "a mezzo raccomandata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento" della deliberazione di trasformazione. 4. il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti esposti, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, rinviando alla corte d'appello di bologna, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. p.q.m. la corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte di appello di bologna, e comunque in diversa composizione.

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